art 51 dpcm 2 marzo 2021 esenzioni

La disciplina generale italiana per gli spostamenti da/per l'estero è contenuta nel DPCM 2 marzo 2021, nell'Ordinanza 29 luglio 2021, in parte prorogata fino al 25 ottobre, e nell'Ordinanza 28 agosto 2021, in vigore dal 31 agosto al 25 ottobre 2021.Il DPCM continua a basarsi su cinque elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. Elenco D. Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e . Il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15, definisce i nuovi LEA e sostituisce integralmente il DPCM 29 novembre 2001.Di seguito è possibile consultare il Decreto e gli allegati che ne sono parte integrante. ECCEZIONI PREVISTE: Di seguito, sono elencate le categorie che beneficiano di esenzioni complete o parziali. In caso di mancata presentazionedell'attestazione di cui al presente comma, si applicano i commi da 1 a 5.7. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, è consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la destinazione finale indicata nella dichiarazione, a condizione di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all'interno delle aerostazioni. Le misure previste, in linea generale, per ciascuna fascia di rischio, sono indicate qui. 51(Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare oantigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero)1. Covid-19, the new Ministerial Decree (Dpcm) by the Government . A condizione che non insorgano sintomi COVID-19, e fermo restando l'obbligo di compilazione del Passenger locator form è possibile non presentare la certificazione Verde COVID-19: nei casi di cui all'art. Data: 04/03/2021. concernenti gli spostamenti da e per l'estero. di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; e) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di. 51 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, è in vigore l'Ordinanza del 30 marzo 2021 del Ministro della Salute.Tale Ordinanza prevede che tutti coloro che hanno soggiornato o transitato, nei 14 (quattordici) giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C (tra cui Norvegia e Islanda . sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui all'art. L'elenco delle categorie esentate non segue un ordine alfabetico, le lettere che lo caratterizzano fanno riferimento all'elenco contenuto all'art. 49(Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero)1. 51 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, cui si riferisce anche l’Ordinanza del 16 aprile. Tali elenchi sono contenuti nell’Allegato 20 e possono essere modificati con apposita Ordinanza adottata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L’elenco delle categorie esentate non segue un ordine alfabetico, le lettere che lo caratterizzano fanno riferimento all’elenco contenuto all’art. L'elenco delle categorie esentate non segue un ordine alfabetico, le lettere che lo caratterizzano fanno riferimento all'elenco contenuto all'art. Capo VI. 51, co. 7 del DPCM 2 marzo 2021). In caso di minori non accompagnati, il dPLF dovrà essere compilato dal tutore prima della partenza. 51 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, cui si riferisce anche l'Ordinanza 29 luglio 2021. Seguire la procedura guidata per accedere al dPLF, 3. 51 comma 7 del DPCM 2 Marzo 2021. ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DI TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO E/O ISOLAMENTO FIDUCIARIO CON SUCCESSIVO TEST. 51, comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, i cittadini e i residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro oltre le 120 ore ( anche in provenienza da Paesi in elenco D o E, tranne Brasile, India, Sri Lanka e Bangladesh), devono sottoporsi comunque ad un test . II. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso inItalia, in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche, siattengono ai seguenti obblighi:a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dalmezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sarà svolto ilperiodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicatoai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di cui alcomma 2;b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo diquattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata ai sensi dell’articolo 50, comma 1, letterac).2. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale Il TUA Testo Unico Ambiente Consolidato 2021 tiene conto delle modifiche e rettifiche dal 2006 a Ottobre 2021. Ed. 20.0 Ottobre 2021 Ristrutturato Fase 2/2: - Immagini ... Di seguito, sono elencate le categorie che beneficiano di esenzioni complete o parziali. Scegliere “Italia" come Paese di destinazione, 4. Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. La compilazione del modulo digitale, sostituisce la dichiarazione di cui all'art. On March 2, 2021, upon the proposal of Health Minister Roberto Speranza, Prime Minister Mario Draghi signed the new Dpcm containing measures to combat and contain the Sars-CoV-2 virus emergency.. In alternativa, il passeggero potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all’imbarco. 2. Date: 03/04/2021. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo averconsultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblicaprocede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio2020, e successive modificazioni e integrazioni.6. compilare il modulo di localizzazione del passeggero; i) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale, situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché, lo spostamento avvenga con mezzo privato. 51, comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, i cittadini e i residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro oltre le 120 ore ( anche in provenienza da Paesi in elenco D o E, tranne Brasile, India, Sri Lanka e Bangladesh), devono sottoporsi comunque ad un test . La disciplina generale italiana per gli spostamenti da/per l'estero è contenuta nel DPCM 2 marzo 2021, nell'Ordinanza 29 luglio 2021, in parte prorogata fino al 25 ottobre, e nell'Ordinanza 28 agosto 2021, in vigore dal 31 agosto al 25 ottobre 2021.Il DPCM continua a basarsi su cinque elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. Al momento non sono previste esclusioni per coloro che hanno effettuato il vaccino. The new measures confirm several urgent . 51 DPCM 2 marzo 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria . Tuttavia, se nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia c’è stato un soggiorno o un transito dai Paesi dell’Elenco C, devono anche sottoporsi a una quarantena di cinque (5) giorni e successivo test. Il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15, definisce i nuovi LEA e sostituisce integralmente il DPCM 29 novembre 2001.Di seguito è possibile consultare il Decreto e gli allegati che ne sono parte integrante. 51 comma 8). Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai due anni sono esentatidall’effettuazione del test molecolare o antigenico. ESENZIONE PARZIALE: Con riferimento alla lettera h) dell'art. OGGETTO: utorizRichiesta a zazione all'esenzione dell'isolamento fiduciario previsto per ingresso in Italia per motivi di lavoro ai sensi dell'articolo 51 comma 7 lettera d) del DPCM 2 Marzo 2021: • [Nome e Cognome] + [numero documento ID] • [Nome e Cognome] + numero documento ID • [Nome e Cognome] + numero documento ID • …. Art. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso inItalia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche, sonoobbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimentodi prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.4. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periododi sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi da1 a 3, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure avviare il computo di un nuovoperiodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa daquella precedentemente indicata dall'Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessaAutorità la dichiarazione prevista dall’articolo 50, comma 1, integrata con l'indicazione dell'itinerarioche si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvengaesclusivamente con mezzo privato. I bambini di età inferiore ai due anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico (art. 51 - Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero 1. The Decree comes into force on March 6, 2021 and remains in force until April 6, 2021.. Di seguito, sono elencate le categorie che beneficiano di esenzioni complete o parziali. Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico. 51 DPCM 2 marzo 2021; g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5 dell’art. Sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, nonché l'ingressoe il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati eterritori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o piùdei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all’articolo 50, comma 1:a) esigenze lavorative;b) assoluta urgenza;c) esigenze di salute;d) esigenze di studio;e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, diStati parte dell'accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di SanMarino, dello Stato della Città del Vaticano;g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f),come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e disoggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n.1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodoai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status deicittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi chederivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h),come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e disoggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n.1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di unapersona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabilerelazione affettiva.2. Collegarsi al sito https://app.euplf.eu/#/, 2. Il questionario è disponibile all'indirizzo: Ingresso nel territorio italiano per chi proviene dalla Macedonia del Nord. ESENZIONE PARZIALE: Con riferimento alla lettera h) dell'art. Il monitoraggio della situazione in ciascuna Regione e Provincia Autonoma è disponibile sul sito web del Ministero della Salute, accessibile cliccando qui. Il dPLF andrà completato e inviato obbligatoriamente prima dell’imbarco. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo disbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia non è possibile raggiungereeffettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora, indicata come luogo dieffettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restandol'accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria in ordine all'eventuale falsità della dichiarazione resaall'atto dell'imbarco ai sensi dell’articolo 50, comma 1, l'Autorità sanitaria competente per territorioinforma immediatamente la Protezione civile regionale che, in coordinamento con il Dipartimentodella protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogodove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo dellepersone sottoposte alla predetta misura. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra, Eventi culturali e promozione lingua italiana. Data: 04/03/2021. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all’articolo 49, chiunque faingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C,D, ed E dell'allegato 20 è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputatoa effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidentedella Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato,tale da consentire le verifiche, di:a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giornianteriori all'ingresso in Italia;b) motivi dello spostamento conformemente all’articolo 49, nel caso di ingresso da Stati e territoridi cui all'elenco E dell'allegato 20;c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno opiù Stati e territori di cui agli elenchi D, ed E dell'allegato 20:1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo disorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;2) mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1)ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzoaereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codiceidentificativo del titolo di viaggio;3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'interoperiodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;4) eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all’articolo 51, comma 7.2. concernenti gli spostamenti da e per l'estero. Possono essere disposte ulteriori limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri. 2. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cuiall’articolo 50, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano:a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;b) al personale viaggiante;c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dallacompetente autorità sanitaria;e) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e conobbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlliun'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorionazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovateesigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciareimmediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e diisolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore atrentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorionazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciarioconformemente ai commi da 1 a 5;h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati eterritori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovatimotivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato otransitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie,incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovatimotivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamentiall'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioniinternazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missionidiplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientrodalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per lasicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quellodi residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;p) agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all'ordinanza del Ministro dellasalute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;q) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previstodall’articolo 49, comma 5.8. The Decree comes into force on March 6, 2021 and remains in force until April 6, 2021.. Rimane, anche in questo caso, l’obbligo di compilare il formulario digitale di localizzazione o l’autocertificazione. Con Ordinanza 14 maggio 2021 del Ministro della Salute, in vigore dal 16 maggio al 30 luglio 2021, la disciplina relativa alle esenzioni ha subito alcune modifiche. ALTRE ECCEZIONI ALL’OBBLIGO DI ISOLAMENTO. 2021-03-04. The new measures confirm several urgent . Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2021 tiene conto delle modifiche e rettifiche dal 2008 al 2021. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui all’elenco E in cui e’ inserito la Macedonia del Nord, anche se asintomatiche, devono attenersi ai seguenti obblighi: a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato, fatto salvo il caso di transito aeroportuale; b) devono comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale di riferimento, compilare l’autodichiarazione, presentare un’attestazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni. Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale. La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. Fino al 15 maggio 2021, è in vigore l’Ordinanza 2 aprile 2021 del Ministro della Salute. Capo VI. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensidell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazionealla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33del 2020.4. 51, comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, i cittadini e i residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro oltre le 120 ore ( anche in provenienza da Paesi in elenco D o E, tranne Brasile, India, Sri Lanka e Bangladesh), devono sottoporsi comunque ad un test molecolare o antigenico nelle 48 o 72 ore precedenti l’ingresso in Italia, a seconda della storia di viaggio, ma non sono soggetti all’isolamento di dieci (10) giorni e successivo test.

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